Corte di Cassazione ‘L’Amm.ne non può provvedere a sostituire l’RSU’

Corte di Cassazione ‘L’Amm.ne non può provvedere a sostituire l’RSU’

Sentenza Corte di Cassazione, Sez. lavoro, 20 marzo 2008, n. 7604

Il  Direttore Amministrativo di una università NON può provvedere alla sostituzione di componenti della RSU”
Anche se ciò è richiesto da un’organizzazione sindacale (Cassazione Sezione Lavoro n. 7604 del 20 marzo 2008, Pres. Ravagnani, Rel. Miani Canevari).

OO.SS. (ricorrenti), Università degli Studi di Messina (controricorrente)
Il comportamento dell’Amministrazione – consistente nel dichiarare decaduti dalla carica di componenti della R.S.U. taluni dipendenti che si sono dimessi dalle rispettive Organizzazioni sindacali che li avevano designati nelle loro liste – costituisce condotta antisindacale, ex art. 28 legge n. 300/1970.
La disciplina legale (art. 42 del D. lgs. n. 165/2001) e contrattuale (Accordo collettivo quadro 7 agosto 1998), infatti, attribuisce alla rappresentanza sindacale unitaria il carattere di organismo autonomo, protetto dagli strumenti di garanzia stabiliti dal titolo 3° dello Statuto dei lavoratori per la tutela e la libertà ed attività sindacale, su cui non può incidere l’attività dell’ente e o amministrazione datore di lavoro.
Si deve, quindi, escludere la possibilità di riconoscere alla amministrazione qualsiasi potere di ingerenza o controllo sul funzionamento della R.S.U., che si porrebbe in evidente contraddizione con l’autonomia attribuita a questo organismo ai fini della realizzazione della sua funzione di rappresentanza dei lavoratori e dei loro interessi.

La sentenza, qui massimata dalla Sede di Parma, è, a quanto consta, inedita. Una sintesi della stessa può essere reperita sul sito www.legge-e-giustizia.it