Aran Università – Orientamenti Applicativi
Le assenze per permessi giornalieri effettuate per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dei dipendenti possono essere compensati con rientri pomeridiani aggiuntivi rispetto a quelli ordinari? Tale possibilità può essere oggetto di un accordo in sede di contrattazione integrativa?
La circolare n. 2 del 17 febbraio 2014 emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, al fine di fornire un indirizzo applicativo univoco alle amministrazioni, ha precisato che le assenze in oggetto di cui al comma 5 ter dell’art. 55 septies del d.lgs n. 165/2001, possono essere usufruite oltre che come permessi per motivi personali (art. 30, comma 2, CCNL per il personale del comparto Università 16/10/2008), utilizzando anche istituti contrattuali similari o alternativi.
Stante il tenore letterale della predetta circolare, tra gli istituti similari o alternativi previsti dal CCNL per il personale del comparto Università 16/10/2008, si individuano gli artt. 34 e 27 che disciplinano l’uno i permessi brevi a recupero e l’altro il conto ore individuale.
Nel caso il dipendente si assenti dal servizio per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici usufruendo del permesso di cui all’art. 34 (permessi brevi), il recupero delle ore non lavorate deve avvenire con le modalità già previste dall’università per tale tipologia di permessi.
Si esclude in ogni caso che la questione possa essere oggetto di accordo in sede di contrattazione integrativa, poiché le materie dell’orario di lavoro e dell’orario di servizio afferiscono a prerogative dirigenziali come stabilito dall’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 2, comma 17 del d.l. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla l. n. 135/2012. Fonte Aran Università – Orientamenti Applicativi


